Sospensione feriale dei termini processuali nel mese di agosto

Pubblicato il 04 agosto 2022

Dal 1° al 31 agosto, come ogni anno, opera la cd. “sospensione feriale” dei termini processuali. Stante la norma di cui all’articolo 1 della Legge n. 742/1969 il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La stessa norma dispone che, laddove il decorso del termine “abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Pertanto, se il termine processuale decorrere da una data antecedente il 1° agosto, lo stesso rimane “sospeso” in tale periodo e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, mentre se cade nel periodo di sospensione lo stesso decorre di fatto dal 1° settembre.

Sul piano operativo tale sospensione, riguardando i termini processuali, è applicabile ai termini previsti nell’ambito del processo tributario: impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie provinciali e regionali, costituzione in giudizio, deposito di documenti e memorie illustrative, accertamento con adesione, reclamo e mediazione nonché avvisi bonari e atti di liquidazione delle imposte. Rimangono, invece, esclusi dalla pausa estiva, tutti quei termini che hanno una prevalente natura amministrativa (ad esempio termine per presentare osservazioni agli uffici finanziari, termine per autotutela o sgravio delle somme iscritte a ruolo ecc..) nonché le controversie in materia di lavoro. Il periodo di sospensione, lo si ricorda, è computato tenendo conto del calendario comune, “secondo l'unità di misura del giorno”; in particolare, stando all’articolo 155 del c.p.c., nel computo dei termini a giorni, si esclude il giorno iniziale mentre si considera quello finale.  

Per quanto riguarda gli avvisi bonari si fa presente che, relativamente all’anno 2022, occorre ricordare l'articolo 37-quater del D.L. n. 21/2022, convertito, secondo cui: "Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato in sessanta giorni". Detta disposizione “estende” da 30 a 60 giorni il termine per il pagamento delle somme dovute in esito ai controlli automatici delle dichiarazioni fiscali e si riferisce espressamente al termine previsto dall'articolo 2, comma 2 del DLgs. n. 462/97. Tuttavia, detta estensione dei termini interessa solo coloro che effettuano il pagamento integrale (in unica soluzione) delle somme dovute (sanzioni ridotte a 1/3) e non anche coloro che optano per il pagamento rateale. Sul piano temporale, la norma del citato articolo 37-quater ha una efficacia circoscritta al periodo 21 maggio -31 agosto 2022. In mancanza di un espresso chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è possibile sostenere che:

Così, se il termine di 60 giorni per il pagamento in unica soluzione del dovuto cade durante il periodo di sospensione feriale, la scadenza è ulteriormente rinviata per effetto dell'art. 7-quater, comma 17 del D.L.n.193/2016.

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