La Consulta ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di ordinario di Padova, dell’art. 1 comma 1, lettera m) Legge n. 67/2014 e dell’art. 131-bis primo e terzo comma c.p. Detta ultima disposizione, in particolare, veniva censurata laddove condiziona la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla non abitualità del comportamento illecito.
Orbene, secondo la Corte Costituzionale, si tratta di una condizione che non contrasta con il principio di uguaglianza, dato che in presenza di fatti analoghi, le ineguali condizioni soggettive giustificano il diverso trattamento penale.
Un comportamento illecito con caratteristiche di abitualità, specie se costituite da recidiva specifica e reiterata, così come può rilevare per determinare la pena, analogamente può determinare la punibilità di un fatto che, seppur di particolare tenuità, costituisce sempre reato. D’altra parte – si legge ancora nell'ordinanza n. 279 del 21 dicembre 2017 – applicare la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. anche quando il comportamento dell’agente risulti connotato da abitualità, contrasterebbe con le esigenze di prevenzione speciale e significherebbe garantire al reo l’impunità per tutti gli analoghi reati che dovesse in futuro commettere.
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