La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di pace.
In questi giudizi, tuttavia, il proscioglimento per particolare tenuità costituisce un esito possibile.
Difatti, il proscioglimento “nei casi di particolare tenuità del fatto” non è avulso dal microsistema dettato per i processi davanti al Gdp, trovando la sua declinazione nella previsione di cui all’articolo 34 del Decreto legislativo n. 274/2000.
Ed anche se i presupposti dell’articolo 131-bis del Codice penale e quelli dell’articolo 34 del D.lgs. citato divergono, è tuttavia certo che il proscioglimento per particolare tenuità del fatto costituisce un esito previsto dal procedimento davanti al Giudice di pace.
Ne discende che l’eventuale errore da parte del Gdp nel richiamare l’art. 131-bis piuttosto che l’articolo 34 non può essere censurato solo in quanto tale, ma richiede la deduzione di un effettivo pregiudizio da rimuovere per effetto della sua decisione, occorrendo, ossia, sotto il profilo dell’interesse ad impugnare, un “precipitato” di concretezza che è onere della parte dedurre.
Così, la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 44118 del 29 ottobre 2019.
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