Partecipazioni qualificate: disciplina transitoria dividendi anche per gli utili distribuiti nel 2018

Pubblicato il 24 maggio 2018

La nuova disciplina fiscale dei redditi finanziari percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate” è l’oggetto della circolare n. 11 del 2018 pubblicata da Assonime.

L’Associazione fra le società italiane per azioni analizza le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2018 alla disciplina fiscale dei redditi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni "qualificate" conseguiti dalle persone fisiche.

Nello specifico, nella circolare vengono analizzate le disposizioni che uniformano e semplificano il trattamento fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi conseguiti dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, rendendo così irrilevante la natura qualificata o meno di tali partecipazioni.

Tassazione dividendi al 26% dal 2018

La Legge n. 205/2017 ha modificato la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche non in regime di impresa, parificando di conseguenza il trattamento relativo alle partecipazioni qualificate e non qualificate.

È stata prevista, infatti, una ritenuta secca al 26% per dividendi e capital gain derivanti da partecipazioni qualificate, analogamente ai proventi da partecipazioni non qualificate. La nuova disposizione si applica ai redditi diversi realizzati dal 1° gennaio 2019 e ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018, fermo restando un periodo transitorio di cinque anni, in scadenza al 31 dicembre 2022, in cui i dividendi qualificati continuano a scontare il previgente regime impositivo.

Infatti, le plusvalenze ricadono nel nuovo regime impositivo a prescindere dal periodo di maturazione, mentre per non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017, la legge ha previsto una speciale disciplina transitoria per i dividendi.

Tassazione dividendi persone fisiche: regime transitorio

La Legge n. 205/2017 prevede un regime di passaggio o transitorio, in base al quale: “per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applicano le regole precedenti”.

Secondo il tenore letterale della norma, però, il regime previgente, che è più favorevole soprattutto per gli utili più “vecchi”, dovrebbe trovare applicazione solo per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2018 e non sarebbe, invece, applicabile agli utili pagati dal 1° gennaio 2018, ma la cui delibera è del 2017 o anteriore.

Interpretazione di Assonime

Assonime ritiene che la fissazione di un termine iniziale sia stata una “svista” da parte del legislatore e che la disciplina transitoria prevista dall'art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 deve interpretarsi come applicabile anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2018 a seguito di delibere assembleari adottate entro il 31 dicembre 2017.

Ciò con l’intento di salvaguardare le società che hanno deliberato la distribuzione nel 2017, ma che hanno materialmente eseguito la stessa nel 2018.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy