Partecipazioni nei “paradisi” salve a quota 27%

Pubblicato il 30 marzo 2007

La risoluzione agenziale numero 63 (28 marzo) risolve a vantaggio dell’istante il quesito posto da una Società residente in Italia che controlla una seconda Società residente a Cipro tramite una terza residente negli USA, che la prima controlla al 100%.

Lo fa concludendo per la non applicabilità della distribuzione per trasparenza disposta da legge (articolo 167, comma 1, TUIR) per le Controlled foreign companies quando, a seguito di interpello, ogni anno viene provato all’Ufficio locale dell’Amministrazione finanziaria che la tassazione complessiva della distribuzione dell’utile prodotto in un paradiso fiscale sia risultata almeno pari al 27% dell’utile lordo.

Per la disapplicazione, specifica il Fisco, va effettuata una concreta valutazione dei risultati fiscali generati dalla struttura del gruppo societario e le ipotesi di disapplicazione di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 429/01, devono ritenersi menzionate al solo titolo esemplificativo, non esaustivo.

Ne deriva che la localizzazione delle partecipazioni in un Paese a fiscalità privilegiata non presenta profili di elusività “se il regime complessivamente applicabile ai predetti redditi non è inferiore in termini sostanziali a quello applicabile in Italia”.

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