Sebbene sia pacifico che anche il padre naturale debba partecipare alle spese sostenute dal genitore affidatario per il mantenimento del figlio, la quantificazione esula da qualsiasi automatismo dovendola ancorare solamente ai costi effettivamente sostenuti.
E' la conclusione a cui è pervenuta la Corte di cassazione, sentenza n. 22506 del 4 novembre scorso, in tema di obbligo di mantenimento della prole.
Per la Corte occorre distinguere la domanda avente ad oggetto il rimborso delle somme, che attiene alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali come i genitori tenuti al mantenimento del figlio da entrambi riconosciuto, e il diritto di regresso dell'uno nei confronti dell'altro che impone l'accertamento della somma dovuta in restituzione.
Tale importo non può essere slegato alle spese in concreto o presumibilmente sostenute dal genitore. E comunque, nella quantificazione, deve considerarsi sia le variabili esigenze effettivamente soddisfatte o da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso sia la valorizzazione dei redditi e dei beni di ciascun genitore sia la correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei genitori.
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