Part-time verticale ciclico, per l’anzianità contributiva valgono anche i periodi non lavorati

Pubblicato il 17 aprile 2018

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8772 del 10 aprile 2018, ha ricordato che, per i lavoratori occupati con part-time verticale ciclico, ai fini pensionistici, vanno inclusi nell'anzianità contributiva anche i periodi non lavorati, in quanto la contribuzione ridotta incide solo sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro (ex multis: Cass. 6 luglio 2017, n. 16677, Cass. 24 novembre 2015, n. 23948, Cass. 2 dicembre 2015, n. 24532).

Non è, quindi, valida la tesi dell’INPS secondo la quale le modalità di calcolo dell'anzianità contributiva, ai fini pensionistici, non possono che riferirsi ai periodi in cui vi sia stato effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, con corresponsione della retribuzione e della contribuzione previdenziale, senza possibilità alcuna di spalmare su tutto l'anno, quindi anche sui periodi non lavorati, i contributi versati per i periodi lavorati.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Flussi di ingresso 2025: fino al 40% delle quote da riservare alle donne

27/11/2024

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy