La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8772 del 10 aprile 2018, ha ricordato che, per i lavoratori occupati con part-time verticale ciclico, ai fini pensionistici, vanno inclusi nell'anzianità contributiva anche i periodi non lavorati, in quanto la contribuzione ridotta incide solo sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro (ex multis: Cass. 6 luglio 2017, n. 16677, Cass. 24 novembre 2015, n. 23948, Cass. 2 dicembre 2015, n. 24532).
Non è, quindi, valida la tesi dell’INPS secondo la quale le modalità di calcolo dell'anzianità contributiva, ai fini pensionistici, non possono che riferirsi ai periodi in cui vi sia stato effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, con corresponsione della retribuzione e della contribuzione previdenziale, senza possibilità alcuna di spalmare su tutto l'anno, quindi anche sui periodi non lavorati, i contributi versati per i periodi lavorati.
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