Parità di genere: domanda di esonero contributivo entro il 30 aprile 2025

Pubblicato il 31 dicembre 2024

C’è tempo fino al 30 aprile 2025 per tramettere all’INPS la domanda telematica di autorizzazione all’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che hanno conseguito la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2024.

Lo comunica l’INPS con il messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024, dando avvio alla terza campagna di acquisizione delle domande di esonero per la parità di genere.

Certificazione della parità di genere: esonero contributivo

Ai datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere è riconosciuto, su autorizzazione dell'INPS, uno sgravio dell’1% sulla contribuzione a proprio carico, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero spetta per le mensilità di validità della certificazione della parità di genere, a decorrere dal primo mese di validità della certificazione stessa.

La fruizione dell’esonero incontra due limiti.

Più nel dettaglio, dovrà essere primariamente rispettato il tetto massimo individuale di 50.000 euro annui (4.166,66 euro su base mensile) per beneficiario, da riferirsi al medesimo codice fiscale.

NOTA BENE: Al riguardo, l’INPS ha ribadito che si applica il massimale annuo di 50.000 euro se le domande presentate per più posizioni aziendali sono associate al medesimo codice fiscale.

Il secondo limite discende dal tetto di spesa previsto, pari a complessivi 50 milioni di euro annui.

L’agevolazione è concessa secondo le modalità definite con decreto 20 ottobre 2022 e in ossequio alle istruzioni generali fornite dallo stesso Istituto previdenziale con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 nonchè secondo le indicazioni fornite, con messaggio, ogni anno.

I datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2024 dovranno, nello specifico, tenere conto delle istruzioni contenute nel citato messaggio n.4479 del 30 dicembre 2024.

Certificazione della parità di genere: come fare domanda di esonero contributivo

Con il messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024, l’INPS, in accordo con il Ministero del lavoro e con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha reso noto che i datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2024 possono presentare domanda di riconoscimento dell’agevolazione fino al 30 aprile 2025.

La domanda può essere trasmessa compilando il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN” disponibile sul sito istituzionale dell’INPS nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e selezionando l’anno di riferimento 2024.

Non cambiano, rispetto alle precedenti campagne di acquisizione, le informazioni da rendere, che sono le seguenti: 

ATTENZIONE: I datori di lavoro privati che hanno presentato, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, la domanda di esonero e che sono ancora in possesso della certificazione non devono ripresentare domanda se la stessa è stata accolta dall'INPS. In tal caso, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.

Come stimare la retribuzione media mensile globale

Come già precisato da ultimo nel messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, l’INPS consiglia di prestare molta attenzione alla stima della retribuzione media mensile globale relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere, in quanto trattasi di un elemento essenziale del modulo di domanda a cui è correlato il riconoscimento del beneficio spettante al datore di lavoro.

Per “retribuzione media mensile globale” deve intendersi la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

La stessa si riferisce, sottolinea l'INPS, all’ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda.

Certificazione della parità di genere: istruttoria delle domande di esonero contributivo

Come per le precedenti campagne, le domande di riconoscimento dell’esonero saranno oggetto di elaborazione massiva dell’INPS, effettuata solo a chiusura del periodo di acquisizione delle istanze (30 aprile 2025).

Fino a quel momento rimarranno nello stato “trasmessa”.

L’INPS, al termine delle elaborazioni e svolte le opportune verifiche del possesso dei requisiti legittimanti, comunica, in calce al medesimo modulo di istanza presente nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, l’ammontare dell’esonero fruibile.

Le istanze per le quali è riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante (1% della contribuzione datoriale nel  limite di 50.000 euro annui)  sono contrassegnate dallo stato “Accolta”. Nell’ipotesi di insufficienza di tali risorse, l’esonero è proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile e le istanze sono  contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.

Certificazione della parità di genere: autorizzazione all’esonero contributivo

Alle posizioni contributive ammesse a fruire dell’esonero è attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, utilizzabile dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.

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