Parco di villa: no al valore in commercio ma attenzione al pregio paesistico

Pubblicato il 01 settembre 2014 Con la sentenza n. 354/5/14 del 18 aprile 2014, la Commissione tributaria provinciale di Brescia ha parzialmente accolto il ricorso di una contribuente contro un avviso di accertamento di maggior valore notificatole dall'agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, di un terreno agricolo adibito a parco di una villa.

Nella specie, l'Ufficio aveva ritenuto che non dovesse applicarsi il prezzo-valore di cui all'articolo 1, comma 497 della Legge 266/2005, bensì i valori in comune commercio, avendo in particolare riguardo alla funzione pertinenziale del fondo rispetto alla villa.

Secondo la ricorrente, per contro, avrebbe dovuto applicarsi il prezzo-valore o, in ogni caso, si sarebbe dovuto considerare che il terreno era una pertinenza dell'edificio di abitazione e, quindi, da sottoporre ad imposta come il bene principale.

Area agricola di salvaguardia? Valore venale superiore

I giudici tributari, in tale contesto, hanno ritenuto censurabili entrambe le posizioni in considerazione della circostanza che il terreno in oggetto, in realtà, era classificato come “area agricola di salvaguardia”, e, quindi, di particolare pregio paesistico.

Ne discendeva – a detta dei giudici provinciali - che il relativo valore venale doveva essere ritenuto sensibilmente superiore a quello di un ordinario terreno ad uso agricolo; nella specie, inoltre, occorreva considerare che la contiguità con la villa ne aumentava notevolmente il valore.

In definitiva, la Commissione ha rideterminato il valore del parco in via equitativa confermandone la natura non pertinenziale - in assenza di una manifestazione di volontà in tal senso da parte della proprietaria - non limitandosi, tuttavia, alla considerazione del valore agricolo del bene bensì valorizzando il pregio paesistico del medesimo nonché la sua utilità derivante dalla contiguità con la villa.
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