Secondo la Cassazione – sentenza n. 25717 del 2008 –, anche in assenza di un formale incarico, la pubblica amministrazione è tenuta a pagare il professionista che abbia realizzato un progetto utilizzato per richiedere un finanziamento; non rileva, in proposito, il fatto che le risorse non vengano ottenute. Tale principio blocca la prassi di molte amministrazioni che subordinavano i compensi all'ottenimento del finanziamento. Un soggetto pubblico, precisano i giudici di legittimità, non può ottenere un arricchimento senza giusta causa dall'attività svolta dai privati.
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