Par condicio sugli acconti

Pubblicato il 12 dicembre 2008

I contribuenti che hanno versato per intero gli acconti Ires e Irap 2008, anche il 1° dicembre, possono portare in compensazione il credito d'imposta derivante dalla riduzione di tre punti percentuali delle somme pagate, così come previsto dal decreto legge anticrisi n. 185/2008, all'articolo 10, comma 1. La conferma viene anche da un comunicato delle Entrate, datato ieri, con cui si è risposto ad un dubbio sollevato dal Sole 24Ore. Nonostante il chiarimento, restano però ancora molti gli interrogativi sul comportamento da tenere in relazione alla riduzione dell’acconto, soprattutto in vista della scadenza del 16 dicembre. Tre sono i casi che si possono presentare.

I contribuenti che il 1° dicembre hanno versato nella misura ridotta del 97% restano in attesa di conoscere la decisione che sarà adottata dal ministero dell’Economia in merito alla possibilità concessa dal Decreto anticrisi di richiedere la restituzione del minor importo pagato entro fine anno. Si aspetta un Dcpm, che dovrà stabilire la data e le modalità con cui il minor acconto dovrà essere riversato dai contribuenti “entro il corrente anno”. Anche Assonime, con circolare n. 59/08, ha affermato che non si tratta di una norma cogente, ma di una pura eventualità prevista al fine della salvaguardia del gettito.

Diverso è il caso per coloro che hanno versato l’acconto al 100%. Dopo il comunicato dell’Agenzia, tutte le società di capitali possono procedere al recupero del 3% versato in eccesso. Chi ha versato il 100 per cento con metodo storico può compensare utilizzando il 3% nel modello F24 per il versamento di Iva, contributi e ritenute. La compensazione è ammessa anche da parte di chi ha pagato l’acconto il 1° dicembre (dopo l’entrata in vigore del Dl 185/08). Chi ha versato il 100 per cento con metodo previsionale, analogamente può compensare il 3% nel modello F24 dal prossimo 16 dicembre.

A consuntivo, se l’acconto risulterà incapiente, anche tenendo in considerazione il 97% sul pagamento integrativo effettuato entro il 31 luglio 2009, si dovrà corrispondere una sanzione del 3% oltre agli interessi legali calcolati per i giorni di ritardo. Dunque, chi effettua un versamento dell’acconto in misura ridotta, stimando una contrazione dell’imposta di Unico 2009 rispetto a quella dello scorso anno, può usufruire in sede di successiva regolarizzazione delle nuove sanzioni da ravvedimento introdotte dal Dl 185/08.

Il decreto anticrisi rivede anche le norme per richiedere correttamente il rimborso Irap. Per la deduzione del tributo dalle imposte dirette (non solo per i soggetti Ires ma anche per quelli Irpef), infatti, è necessario che la richiesta di rimborso venga presentata sulla quota di interessi passivi e per le spese sul personale dipendente, ai sensi del nuovo articolo 6, comma 2 del citato decreto. Dunque, la via ordinaria per la richiesta consiste nella presentazione di una nuova domanda ex novo, con la necessità di rifare il calcolo per ciascuna delle annualità per le quali è ancora possibile chiedere il rimborso.

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