L’istituto della sospensione feriale dei termini è riferito a tutti i termini processuali, relativi alla giurisdizione sia ordinaria sia amministrativa, ed anche al termine entro il quale deve essere proposta l’azione giudiziaria.
Le relative disposizioni, tuttavia, non consentono di ampliarne l’applicabilità al termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, anche se da questo pagamento deriva la preclusione della successiva opposizione in sede giurisdizionale.
Ed infatti, il citato termine di sessanta giorni non è un termine processuale ma attiene ad atti da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 16251 del 3 agosto 2016, pronunciata con riferimento al ricorso promosso da un automobilista avverso la decisione di conferma di una cartella esattoriale a lui notificata dopo che non aveva pagato una multa per violazione del Codice stradale.
La Suprema corte ha, in particolare, respinto la doglianza avanzata dal ricorrente secondo cui nella decisione impugnata non era stato ritenuto soggetto alla sospensione feriale il termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione in materia di infrazioni al Codice della strada.
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