E’ stato accolto, dalla Corte di cassazione, il motivo di ricorso sollevato da una Spa contro la decisione di merito confermativa di una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate.
Con detta cartella, in considerazione del tardivo pagamento, da parte della contribuente, del primo acconto Irap relativo all’anno d’imposta 2004 senza il contestuale pagamento della maggiorazione dello 0,40% ex art. 17 D.P.R. n. 435/2001, l’Amministrazione finanziaria aveva irrogato ed iscritto a ruolo, a carico della medesima, la sanzione del 30% dell’intera imposta tardivamente corrisposta.
La contribuente aveva contestato la determinazione del quantum della sanzione, in quanto commisurata – come detto - all’intero importo dell’acconto dovuto e tardivamente versato, invece che alla sola maggiorazione dello 0,40% dell’imposta stessa.
La maggiorazione in oggetto è quella sancita in materia di versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell’ipotesi di versamenti effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti.
Davanti alla Corte di legittimità, la società aveva lamentato, tra gli altri motivi, una violazione di legge, sottolineando come l’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001, nel consentire il pagamento differito nei trenta giorni successivi alla scadenza, con la sola aggiunta della maggiorazione dello 0,40 %, escludesse che il versamento fosse da considerare tardivo.
Con ordinanza n. 16645 del 4 agosto 2020, la Sezione tributaria della Cassazione ha accolto le doglianze della Spa e ritenuto non condivisibili le conclusioni dei giudici di secondo grado, fondate sull’assunto secondo cui la possibilità per il contribuente di ritenere regolarmente assolto il versamento dell’acconto nei 30 giorni successivi sarebbe condizionata alla corresponsione di un maggior importo, in mancanza del quale il pagamento non sarebbe regolare e non si perfezionerebbe nemmeno la fattispecie della sanatoria.
Diversamente, secondo la Suprema corte, il pagamento operato nei 30 giorni successivi alla prima scadenza è da considerare, in ogni caso, tempestivo, mentre l’omesso versamento della maggiorazione integra solo un’ipotesi di pagamento parziale.
Sul punto, gli Ermellini hanno affermato un apposito principio di diritto ai sensi del quale: “la maggiorazione di cui all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435 del 2001, ratione temporis applicabile, ha natura di interessi corrispettivi dell’imposta dovuta a favore dell’erario a fronte del maggior periodo di giorni 30 concesso al contribuente per il pagamento, sicché l’omesso versamento della sola maggiorazione nel più lungo termine costituisce pagamento parziale ma non determina la decadenza dal termine prorogato”.
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