Di fronte al conflitto tra obbligo contributivo e diritto dei lavoratori a percepire la retribuzione agli stessi spettante, va accordata prevalenza a quello che, solo, riceve, secondo la non irragionevole scelta del legislatore, una tutela penalistica, attraverso la previsione della fattispecie incriminatrice di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
Dinnanzi al contestuale sorgere delle due obbligazioni, quindi, occorre accantonare le somme corrispondenti al debito previdenziale, onde provvedere al versamento entro il sedici del mese successivo.
Entrambi i diritti, infatti, quello correlato all'obbligazione previdenziale e quello riferibile all'obbligo retributivo, sono considerati meritevoli di tutela e non è illogico, pertanto, che il giudice di merito ritenga di dover accordare prevalenza, nel caso dell'eventuale conflitto tra essi, a quello che, come detto, riceve la tutela penale.
Laddove, quindi, il datore di lavoro, in crisi di liquidità, si trovi a dover scegliere tra pagare gli stimpendi ai dipendenti o versare i contributi previdenziali, è a questi ultimi che va data priorità.
E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 32967 del 28 luglio 2023.
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