Le norme del Codice civile di cui agli articoli 1182, terzo comma e 1277, primo comma, secondo cui il creditore ha diritto di ricevere la somma di denaro al suo domicilio e in moneta avente corso legale nello Stato, devono essere coordinate con la normativa introdotta dal Decreto legislativo n. 231/2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
Così, in applicazione di detta normativa e del principio secondo il quale il creditore ha l’obbligo di cooperare secondo le clausole generali di correttezza e buona fede oggettiva, per consentire al debitore l’estinzione del suo debito e, contemporaneamente, rendere esigibile il suo sinallagmatico obbligo, deve ritenersi che il creditore medesimo – nel caso esaminato il conduttore di una locazione commerciale – non possa rifiutare l’offerta di pagamento a mezzo di assegni circolari formulata dal locatore banco iudicis.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 20148 depositata il 18 agosto 2017.
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