Pagamenti via smartphone, ammessa la detrazione al 19%

Pubblicato il 30 luglio 2020

È possibile fruire della detrazione IRPEF - pari al 19% - in caso di pagamento elettronico via smartphone. L’agevolazione è ammessa allorquando il dispositivo utilizza un’app di un Istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato ai conti correnti bancari, che consente di individuare univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i destinatari dell’accredito. Naturalmente è necessario che l’applicazione garantisca i requisiti di tracciabilità e di identificazione dell'autore dell’operazione.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 230/E del 29 luglio 2002.

IRPEF, detrazione solo se tracciabile

L’art. 1, co. 679 della L. n. 160/2019 (cd. “Legge di Bilancio 2020”) ha previsto che la detrazione IRPEF - per gli oneri indicati dall’art. 15 del Dpr. n. 917/1986 (cd. “TUIR”) - spetta unicamente se il pagamento è stato realizzato con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 o carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi alternativi.

Dunque, ai fini del beneficio fiscale conta che il pagamento sia:

Detrazione IRPEF, pagamenti via smartphone

Particolare è il caso in cui il cittadino utilizza un’app che consente transazioni di denaro tramite smartphone, senza ricorrere a carte di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia Nfc.

Secondo l’Agenzia, si tratta comunque di un sistema che garantisce i requisiti di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla norma, solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l'Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni dell’app sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore dell’operazione.

Di conseguenza, conclude il documento di prassi, il sistema di pagamento in oggetto non preclude la detrazione del 19% per la spesa sostenuta dal contribuente. Tuttavia, in caso di richiesta da parte del Fisco, o dei Caf o dei professionisti abilitati per l’apposizione del visto di conformità, il contribuente dovrò esibire:

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