Arrivano le istruzioni Inps in merito al diritto della fruizione dei riposi giornalieri, di cui all’art. 40 del DLgs. n. 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità), per il caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma.
Nella circolare n. 140 del 18 novembre 2019, l’Istituto previdenziale prende a riferimento la sentenza n. 22177/2018 della Corte di cassazione, con la quale è stato affermato il principio per cui non è alternativo l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri del T.U. sulla maternità e paternità con la fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. Si prevede, dunque l’utilizzo in contemporanea.
In particolare, si sostiene che, lavorando entrambi i genitori dopo la nascita, “risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.
L’articolo 40 richiamato prevede il diritto del padre lavoratore a fruire dei permessi in parola quando la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga, anche nelle ipotesi in cui:
Ora, la circolare Inps 140/2019 afferma che, nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, è consentito al padre lavoratore dipendente fruire dei riposi di cui all’articolo 40, D.lgs n. 151/2001, dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dal godimento dell’indennità di maternità da parte della madre lavoratrice autonoma.
A fronte di ciò, devono intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8/2003.
Rimane in vigore, invece, quanto detto nella citata circolare in materia di incompatibilità, ossia:
Le istruzioni Inps si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
In seguito, si forniranno indicazioni sugli applicativi informatici.
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