Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. prot 298724/2018 del 9 novembre, adottato d’intesa con il direttore delle Dogane, sono stati fissati le modalità e i termini di versamento per aderire alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018.
Il provvedimento congiunto attua la disposizione dell’articolo 2 del Decreto legge n. 119/2018, che ha introdotto la cosiddetta Pace fiscale, consentendo di definire in via agevolata gli atti (emessi dall'Agenzia delle Entrate o dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli) del procedimento di accertamento, cioè gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, non ancora definiti alla data del 24 ottobre 2018 (entrata in vigore del Dl n. 119/2018).
Secondo quanto disposto dal Direttore delle Entrate, possono essere definiti:
gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati fino al 24 ottobre 2018, non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data;
gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati (indicati ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della Legge n. 311/2004), notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, non definitivi e non impugnati alla stessa data;
gli inviti al contraddittorio notificati fino al 24 ottobre 2018 che contengono maggiori imposte e per i quali, alla stessa data, non è stato notificato un avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato un accertamento con adesione;
gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018, ma non ancora perfezionati, per i quali, alla stessa data non è ancora decorso il termine per il versamento e il perfezionamento dell’adesione.
Sono invece esclusi dalla definizione agevolata:
tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di entrambe le edizioni della Voluntary disclosure e l’esclusione opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa;
gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente (la relativa controversia pendente potrà essere definita in base alle disposizioni dell’articolo 6 del Dl 119/2018).
La definizione agevolata comporta il pagamento da parte del contribuente dell’importo integrale e complessivo di tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata, ad eccezione degli importi per sanzioni amministrative, interessi e spese accessorie.
Se nell’atto non è richiesto il pagamento di tributi e contributi, la definizione agevolata è comunque possibile, ma in questo caso il contribuente deve manifestare la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare direttamente, con raccomandata A/R o Pec, all'ufficio competente entro il termine di versamento di ogni singola fattispecie.
Non possono formare oggetto della suddetta definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati entro il 24 ottobre 2018 o anche successivamente.
Le scadenze entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata sono diverse in base al tipo di atto:
per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018 oppure, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso;
per gli inviti al contraddittorio, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018;
gli accertamenti con adesione possono essere definiti versando i tributi ed i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018.
Nel provvedimento agenziale n. prot. 298724/2018 si legge che, per il pagamento, a prescindere dalla tipologia di atto da definire, non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione, ossia utilizzare eventuali crediti d’imposta.
Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23, ossia vi deve corrispondere una singola delega di pagamento.
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo: la prima rata ovviamente deve essere versata entro i termini indicati, mentre le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente deve consegnare all’ufficio delle Entrate competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".