Pace contributiva e riscatto della laurea, nuove indicazioni dall’INPS

Pubblicato il 26 luglio 2019

Più tempo per il riscatto dei contributi (cd. “pace contributiva”) per i soggetti rientranti unicamente nel sistema di calcolo contributivo, ossia coloro che non hanno avuto rapporti lavorativi in data antecedente al 1° gennaio 1996. Infatti, dopo la conversione in legge del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), la rateizzazione dell’onere da sostenere è passata da 5 a 10 anni. In questo modo, il numero massimo delle rate mensili è aumentato da 60 a 120, per un importo minimo di 30 euro.

Novità anche sul fronte “riscatto della laurea”. Sul punto, l’art. 20, co. 6 del citato decreto legge ha introdotto – in favore dei laureati post 1° gennaio 1996 - una nuova modalità di calcolo più vantaggiosa per la determinazione dell’onere da versare per il relativo riscatto. Tale opzione, in particolare, inizialmente concessa esclusivamente in favore di giovani laureati entro il 45esimo anno di età, è stata liberalizzata da un emendamento approvato in fase di conversione in legge del D.L. n. 4/2019, che elimina il vincolo anagrafico.

Con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019, l’INPS ha riepilogato nuovamente le novità legislative contenute nel cd. “Decretone” in merito all’istituto della “pace contributiva e del “riscatto della laurea”, in quanto in sede di conversione in legge del D.L. n. 4/2019 sono stati apportati alcuni emendamenti che hanno modificato quanto già comunicato dall’Istituto Previdenziale con il precedente documento di prassi (circolare n. 36/2019).

Pace contributiva, novità “Decretone”

Innanzitutto, la facoltà di accesso alla “pace contributiva”, che riguarda il riscatto agevolato di determinati periodi pregressi non coperti da contribuzione, è riservata esclusivamente a quei soggetti privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, che non siano già titolari di pensione (in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria).

La misura, che interessa sostanzialmente chi vedrà calcolarsi la futura pensione con il metodo di calcolo contributivo, è rivolta agli iscritti:

Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è quindi l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali su elencati. Tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.

Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate.

L’onere da sostenere per il riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’art. 2, co. 5, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.

Riscatto della laurea, novità “Decretone”

Al fine di agevolare il riscatto dei periodi di studio universitario che si collocano nel sistema contributivo, ossia dopo la data dell’1 gennaio 1996, è stato introdotto un nuovo meccanismo di calcolo per determinare l’onere da versare all’INPS. L’opportunità, esercitabile indipendentemente dall’età anagrafica, consente di riscattare il percorso di studio universitario sulla base:

Si precisa, infine, che la predetta modalità di calcolo agevolata è alternativa a quella prevista dalla vigente legge. Pertanto, i soggetti interessati possono richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al co. 5-quater dell’art. 2 del D.Lgs n. 184/1997 (introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019) o al co. 5 del medesimo articolo.

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