Firmato dal Ministro Patuanelli (Mipaaf) il decreto che concede più tempo per la presentazione e per la modifica della domanda unica di aiuto della PAC per l’anno 2021.
Il provvedimento avente data 10 maggio 2021, in attesa di essere registrato alla Corte dei conti, tiene in considerazione il fatto che, a causa del perdurare della pandemia da Covid-19 che ha portato alla sospensione di attività e servizi, non è stato sempre possibile procedere alla presentazione delle domande di accesso agli aiuti della Politica agricola comune.
Anche normative Ue prevedono più flessibilità per gli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche.
Considerando che il termine prefissato per la presentazione delle domande (15 maggio) non assicura agli agricoltori e alle amministrazioni la possibilità di espletare per tempo tutte le procedure necessarie, sono state fissate le seguenti nuove scadenze:
Inoltre, per l’anno 2021, le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale e gli Organismi pagatori possono fissare fino al 15 giugno il termine per la presentazione, rispettivamente, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale.
In questo caso, le modifiche alla domanda di pagamento, apportate ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, possono essere comunicate per iscritto all’autorità competente entro il 30 giugno 2021.
Tenendo conto della posticipazione dei termini, AGEA ha emanato – con circolare 35277 del 13 maggio 2021 - nuove istruzioni ad integrazione di quelle fornite in precedenza con nota del 18 febbraio 2021, per la presentazione della domanda unica PAC per la campagna 2021.
Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al 12 luglio 2021.
Per il ritardo, l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
La domanda inoltrata dopo il 12 luglio è irricevibile.
L’anticipazione 2021 con fondi nazionali sarà regolata con specifica circolare AGEA.
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