PA: smart working escluso senza Green pass

Pubblicato il 08 ottobre 2021

Sono state elaborate le linee guida che indirizzeranno, dal prossimo 15 ottobre, il modus operandi delle Pubbliche amministrazioni nelle verifiche in ordine all'applicazione della disciplina sull'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 o Green pass da parte del personale (e non solo).

Le linee guida, che dovranno essere adottate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n 127, contengono le indicazioni operative per la omogenea definizione delle modalità organizzative dei controlli, secondo le prescrizioni di legge.

Green pass obbligatorio nella PA: per chi?

L'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Green pass in corso di validità per accedere al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che introduce l’articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) riguarda tutto il personale delle pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), compreso il personale in regime di diritto pubblico (articolo 3), nonché il personale delle Autorità amministrative indipendenti (incluse la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Banca d’Italia), nonché gli enti pubblici economici e gli organi di rilievo costituzionale.

Fatta eccezione per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale, per i quali è richiesta idonea certificazione medica, tutti i dipendenti, anche se in smart working, sono tenuti a osservare tale obbligo, a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione (al momento dell’accesso alla sede di servizio ovvero in un momento successivo e nei casi di controllo a campione).

Senza Green pass pertanto non è consentito in alcun modo e per alcun motivo l’accesso del lavoratore non esente presso la sede di servizio. E non è inoltre consentito individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il lavoratore che dichiari il possesso del Green pass deve essere sempre in grado di esibirlo. In caso contrario va considerato assente ingiustificato e non può prestare la propria attività anche in smart working.

Oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, dovrà essere munito di Green pass qualunque altro soggetto, ivi compresi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali che si rechino presso le PA per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

Ad esempio, le bozze di linee guida spiegano che sono soggetti all’obbligo di green pass:

In questi casi la rilevazione del green pass potrà avvenire manualmente attraverso l’utilizzo dell’app “VerificaC19”, ovvero attraverso l’integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner, badge.

Unica eccezione (esenti a parte): gli utenti, ovvero coloro i quali si recano in un ufficio pubblico fruire del servizio.

In tutti i casi, il possesso del green pass non è oggetto di autocertificazione.

Green pass obbligatorio nella PA: chi è tenuto al controllo

I controlli sono a carico del datore di lavoro (articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021) nella figura del dirigente amministrativo apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento, il quale può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, impartendo le modalità attuative da seguire nello svolgimento delle  attività di controllo (costantemente attive o a campione).

Il controllo potrà avvenire:

Nel primo caso, una volta verificato che l’assenza dal servizio non è dovuta ad altro motivo legittimo, verrà comunicata all’interessato l’assenza ingiustificata.

Nel secondo caso, il soggetto sarà allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.

I controlli successivi all’accesso al luogo di lavoro dovranno svolgersi, a campione con App VerificaC19, con cadenza giornaliera in misura percentuale non inferiore al 20% del personale in servizio, secondo un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

Il lavoratore senza Green pass non può permanere sul luogo di lavoro e non può essere, in sostituzione, adibito a lavoro agile.

N.B. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE, tramite applicativo in corso di predisposizione. In attesa del suo rilascio, il personale esente sarà tenuto alla previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza e non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Green pass obbligatorio nella PA: sanzioni

Le sanzioni da applicare sono le seguenti.

Mancato accesso al luogo di lavoro per assenza di Green pass:

Accesso sul luogo di lavoro senza Green pass: chi procede all’accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l’assenza ingiustificata.

Gli uffici comunicano la violazione al Prefetto competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa.

Sono fatte salve le responsabilità penali in caso di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Green pass obbligatorio nella PA: trattamento economico

Per le giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario.

Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l’avanzamento).

Green pass obbligatorio nella PA: controlli all’accesso e a campione

Il controllo del possesso della certificazione verde Covid-19 avverrà prioritariamente all’accesso. Qualora le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, le PA saranno comunque tenute a svolgere controlli a campione.

In attesa che vengano aggiornati i software relativi ai controlli automatici all’accesso, viene consigliato lo svolgimento di controlli a campione con “VerificaC19” anche al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti all'ingresso alle sedi di servizio.

Vengono infine indicati i seguenti possibili metodi di verifica, da rendere gradualmente disponibili:

- per le amministrazioni che usufruiscono della piattaforma di NoiPA, sarà possibile usufruire di un nuovo servizio di interrogazione, disponibile nel portale NoiPA;

- per le altre amministrazioni, la verifica potrà essere effettuata mediante un’interazione con il Portale della Piattaforma Nazionale – DGC.

Preferibilmente, per i controlli a campione o comunque per le amministrazioni più piccole resta l’applicazione “VerificaC19”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy