E’ ormai pacifico, in tema di accesso al pubblico impiego, che le pubbliche amministrazioni debbono, prima di bandire un concorso per la copertura di posti, verificare che non vi siano domande di mobilità. Lo ha nuovamente ribadito il Tar Emilia Romagna con sentenza n. 2634 del 2 dicembre 2009 sottolineando come per la p.a. vige l’obbligo, di fronte a carenze organiche, di preferire la mobilità alla procedura concorsuale; ciò è fuor di dubbio leggendo il disposto dell’art. 30 D.lgs. 165\01.
La norma, infatti si pone il fine di limitare le assunzioni nel settore pubblico, per esigenze di economicità della spesa pubblica e di porre un limite agli organici. Indire un bando di concorso comporta, invece, un aggravio di spesa che non si ha qualora si proceda con modalità come quella di vagliare la disponibilità di mobilità di personale già esistente.
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