P.a.: no a consulenze esterne senza previa valutazione dell’organico

Pubblicato il 16 novembre 2009

Ancora una pronuncia contro il proliferare ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di affidare le consulenze a collaboratori esterni.

La sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei conti, con sentenza n. 1868 del 6 ottobre 2009 ha ricordato come l’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, comma 6, consente alle Amministrazioni Pubbliche il conferimento di incarichi individuali, per prestazioni occasionali oppure coordinate e continuative, solamente in limitati casi specificatamente individuati: mancanza di personale in organico dotato di professionalità adeguata, comprovata specializzazione da parte degli esperti esterni, temporaneità della prestazione, indicazione dell’oggetto, della durata, del luogo e del relativo compenso.

E’ quindi stato condannato per responsabilità amministrativa il dirigente che ha affidato un incarico ad un professionista esterno solo in base alla motivazione che nell’organico interno era carente una professionalità adeguata. Dagli atti non è emerso che il dirigente avesse fatto valutazioni e verifiche sull’esistenza di personale adeguato per svolgere attività di approfondimento su questioni procedurali di pianificazione territoriale.

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