PA: chiarimenti sulle novità della disciplina dei pagamenti

Pubblicato il 22 marzo 2018

La circolare n. 13/2018 della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il dipartimento delle Finanze, ha fatto chiarezza sugli ambiti di applicazione della disciplina recata dall'art.48 bis del Dpr n.602/1973 in materia di pagamenti da parte delle PA, oltre che dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del MEF n. 40 del 18 gennaio 2008.

La circolare, che si articola in tredici paragrafi, tiene conto dell’aggiornamento del quadro normativo di riferimento e, allo stesso tempo, approfondisce l’analisi dell’ambito soggettivo, esaminando una serie di profili critici della disciplina dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni per offrirne pratiche soluzioni interpretative, come nei casi riguardanti, per esempio, la scissione dei pagamenti, l’inadempienza contributiva, la cessione del credito, ecc..

La disciplina in oggetto è stata recentemente modificata dalla Legge di bilancio 2018 che ha ridotto, a decorrere dal 1° marzo 2018, da 10 mila a 5 mila euro la soglia di pagamento, superata la quale la Pubblica amministrazione è tenuta ad effettuare la verifica. Nello specifico, gli enti pubblici devono accertare che il beneficiario dei pagamenti non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle per un ammontare complessivo pari a tale importo, perchè in caso affermativo, devono bloccare il pagamento segnalando la cosa all'agente della riscossione.

Inoltre, la stessa Legge n. 205/2017 ha previsto l’estensione da trenta a sessanta giorni del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione.

Ambito soggettivo

Riguardo all’individuazione del perimetro soggettivo degli enti destinatari della revisionata disciplina, la circolare della Ragioneria generale include gli enti pubblici economici e non economici e le società interamente e direttamente partecipate dal pubblico, che come si legge nella nota sono inclusi in base a “ragioni sostanziali e di ordine logico e giuridico”.

Restano, invece, sempre escluse le società a prevalente partecipazione pubblica, in mancanza del regolamento previsto nel Dm n. 40/08.

Precisazioni varie

Per quanto concerne la verifica di morosità del beneficiario si specifica che questa deve essere eseguita anche nell’ipotesi di versamenti dovuti in base a provvedimenti del giudice, come, ad esempio, in conseguenza di un giudizio di ottemperanza.

La verifica deve essere svolta anche quando si paga agli eredi del beneficiario, con riferimento a ciascuno di essi. In tale circostanza potrà accadere che gli importi di spettanza di ognuno siano inferiori al limite di legge e che, dunque, questi vengano esclusi dal citato controllo.

Un’altra particolare precisazione resa dalla Ragioneria generale riguarda il caso specifico delle somme soggette a split payment. Si chiarisce che le Pubbliche amministrazioni che liquidano ai fornitori fatture senza Iva, in quanto versano direttamente all'Erario la relativa imposta sul valore aggiunto, “ai fini dell'individuazione della soglia dei 5 mila euro di cui all'art.48 bis non dovranno considerare l'Iva, bensì dovranno tenere conto soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell'importo al netto dell'Iva”.

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