L’attesa circolare ministeriale relativa alla presentazione delle domande alle sedi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per l’accesso all’ottava salvaguardia è stata emanata in data 29 dicembre 2016.
Le istanze dovranno essere presentate entro il 2 marzo 2017.
I lavoratori cessati per accordi individuali dovranno presentare la domanda presso l’Ispettorato territoriale del lavoro corrispondente alla Direzione Territoriale del Lavoro innanzi alla quale i suddetti accordi sono stati sottoscritti, mentre i lavoratori cessati per accordi collettivi o per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dovranno presentare l’istanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla loro residenza.
I lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dovranno presentare la domanda presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla loro residenza.
Infine, anche i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e quelli in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, dovranno presentare l’istanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla loro residenza.
Specifica la circolare del Ministero del Lavoro n. 41 del 29 dicembre 2016 che, per quanto concerne le suddette categorie, le istanze per l’ottava salvaguardia potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), ai competenti Ispettorati territoriali del lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi o all’indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.
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