Oscuramento dei dati personali nelle sentenze. Quando è dovuto

Pubblicato il 25 agosto 2023

Nell’ambito di una controversia riguardante il regime di transito doganale delle merci, viene posta anche un’istanza di anonimizzazione da parte della società di import- export coinvolta nel giudizio.

Sul punto, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 25173 depositata il 23 agosto 2023, rigetta la richiesta di diritto all’oscuramento dei nomi delle parti.

Diritto all’anonimato nelle pronunce giurisprudenziali

Viene fatto presente che non sussiste l’elemento oggettivo per procedere all’anonimizzazione delle generalità della società ricorrente: infatti, la causa verte su dazi doganali e sanzioni tributarie che non attengono a dati sensibili.

Inoltre, non sono presenti elementi di riservatezza tali da dover procedere all’inibizione della pubblicità dell’ordinanza.

In più, osserva il collegio di cassazione chiamato a fornire la decisione, il diritto all’anonimato delle parti in giudizio e dei soggetti interessati alla riproduzione di provvedimenti giurisdizionali ha subito una modifica dal punto di vista del soggetto che può presentare l’istanza di anonimizzazione. Dal 2011, con Dl n. 201, è stato cancellato il rifermento alla persona giuridica per quanto riguarda il soggetto legittimato a chiedere l’oscuramente dei nomi.

Pertanto, dalla data suddetta, solo la persona fisica può proporre l’istanza in parola, qualora sussistano i legittimi motivi.

Anonimizzazione delle parti processuali: motivi

Proprio in materia di motivi che possono azionare l’oscuramento dei dati sensibili delle parti processuali, va menzionata la recente sentenza della Corte di cassazione n. 47126 del 24 dicembre 2021.

I giudici hanno sostenuto che occorre guardare ad un equilibrato bilanciamento tra esigenze di riservatezza del singolo e pubblicità della sentenza, la quale costituisce un necessitato corollario del principio costituzionale dell’amministrazione della giustizia, esercitata nel nome del popolo italiano.

I motivi legittimi che possono dar luogo all’anonimato dei nomi sono sicuramente la presenza di dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

In conclusione, nella questione trattata nell’ordinanza 25173/2023 non si rilevano profili relativi ai dati sensibili suddetti vertendosi in tema di dazi doganali. Da qui, in aggiunta al mancanza dell'elemento soggettivo, il rigetto della richiesta di anonimizzazione.

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