E’ ammesso ricorso straordinario in Cassazione contro l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. (c.d. ordinanza “filtro”).
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con sentenza n. 1914 depositata il 2 febbraio 2016, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale in materia.
Diversamente – argomenta la Suprema Corte – lasciare che il giudice dell’appello resti arbitro di decidere, senza alcun potenziale controllo, se la parte possa fruire o meno del giudizio di secondo grado, potrebbe in prospettiva determinare una sorta di incontrollabile soppressione “di fatto” del giudizio d’appello.
Si finirebbe in pratica per privare le parti di tale impugnazione anche oltre le ipotesi ed i limiti previsti dal legislatore e per scaricare sulla Corte di Cassazione questioni che potrebbero e dovrebbero essere “filtrate” attraverso il giudizio di appello, mentre la previsione dell’impugnabilità dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. ne faciliterebbe un utilizzo fisiologico, evitando possibili arbitrii e disparità di trattamento.
Peraltro – persegue il Collegio – rendere incontrollabile una decisione che, escludendo la possibilità di esperire un giudizio di secondo grado, ha indiscutibilmente la potenzialità di determinare l’esito della lite (o comunque di influire in maniera rilevante su di esso), significherebbe sottrarla al fisiologico percorso potenzialmente correttivo assicurato attraverso il sistema delle impugnazioni (anche straordinarie). Significherebbe, in altre parole, consegnare le ragioni della parte, che sia stata dunque privata del mezzo di gravame in parola, esclusivamente – sussistendone i presupposti – ad una eventuale azione risarcitoria, con indubbio effetto moltiplicativo del contenzioso.
Alla luce di ciò - concludono le sezioni unite - deve dunque ritenersi impugnabile ex art. 111 Cost. l’ordinanza suddetta per i vizi propri consistenti in violazione della normativa processuale.
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