Ordinanza di liberazione dell’immobile dall’ipoteca non opponibile col ricorso straordinario per Cassazione

Pubblicato il 17 maggio 2012 L’ordinanza con cui il Tribunale dispone la liberazione di un immobile dalla ipoteca iscritta da Equitalia, non costituendo provvedimento definitivo, non può essere impugnata a mezzo di ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione. L’eventuale ricorso è da ritenere, pertanto, inammissibile.

È la conclusione a cui giunge la Corte di cassazione con la sentenza n. 7525 del 15 maggio 2012 nel cui testo viene, altresì, precisato come l’ordinanza di specie, con una domanda di accertamento delle condizioni di cancellazione, può essere sempre rimessa in discussione in sede di cognizione piena, e ciò sia se l'iscrizione sia stata cancellata sia se confermata.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy