Ordinanza di liberazione dell’immobile dall’ipoteca non opponibile col ricorso straordinario per Cassazione

Pubblicato il 17 maggio 2012 L’ordinanza con cui il Tribunale dispone la liberazione di un immobile dalla ipoteca iscritta da Equitalia, non costituendo provvedimento definitivo, non può essere impugnata a mezzo di ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione. L’eventuale ricorso è da ritenere, pertanto, inammissibile.

È la conclusione a cui giunge la Corte di cassazione con la sentenza n. 7525 del 15 maggio 2012 nel cui testo viene, altresì, precisato come l’ordinanza di specie, con una domanda di accertamento delle condizioni di cancellazione, può essere sempre rimessa in discussione in sede di cognizione piena, e ciò sia se l'iscrizione sia stata cancellata sia se confermata.
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