Opzione Iva di gruppo: quando sussiste il controllo

Pubblicato il 03 maggio 2022

Si chiedono chiarimenti, ai fini dell'applicazione della liquidazione dell'Iva di gruppo, sulla data certa di decorrenza del possesso del controllo, in particolare quale atto sia rilevante fra:

- la data di deposito dell'atto di cessione quote presso il Registro delle imprese;

- la data di iscrizione nel Registro delle imprese.

Infatti l'istante ha acquisito delle quote di società e vorrebbe esercitare l’opzione per la tassazione Iva di gruppo.

Fornendo le indicazioni con risposta n. 241 del 29 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate precisa che possono partecipare alla liquidazione di gruppo le società di capitali e le società di persone "le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto”.

La norma è tesa a far si che l'acquisizione non abbia un fine elusivo o fraudolento.

Rilevante è anche l’iscrizione nel registro delle imprese cosicché si sia tutelati da cessioni plurime e per l'opponibilità dell'atto nei confronti dei terzi.

Definito tutto ciò, per individuare con certezza il momento a partire dal quale sussiste il requisito del controllo, rilevante ai fini dell'esercizio dell'opzione per la liquidazione IVA di gruppo, il riferimento è alla data di iscrizione presso il Registro delle imprese dell'atto di trasferimento delle quote con cui la società acquisisce il controllo delle altre società.

Infatti la disciplina dell'istituto richiede che la società controllante comunichi all'Agenzia delle Entrate l'esercizio congiunto dell'opzione a mezzo di dichiarazione ai fini Iva presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Di conseguenza, l'opzione ha effetto su tutte le operazioni effettuate dal 1° gennaio del citato anno solare, con esclusione di applicabilità per una frazione d'anno.

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