Con il messaggio n. 217 del 19 gennaio 2021, l’INPS ha recepito il differimento dei termini – anche per il 2021 – per l’accesso alla pensione anticipata con il meccanismo dell’”opzione donna”, di cui all’art. 16 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019. Si ricorda, al riguardo, che la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all’art. 1, co. 336 ha disposto la proroga dell’opzione donna anche per il 2021. In particolare, la disposizione normativa estende la possibilità di accedere all’“opzione donna” alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020.
Possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n. 180/1997, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.
Con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. n. 122/2010.
Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le disposizioni in materia di decorrenza previste dall’art. 12, co. 2 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. n. 122 del 2010 (cd. “finestre mobili”).
In ogni caso, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al:
Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 59, co. 9, della L. n. 449/1997.
Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021.
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