La Legge di Stabilità 2016, all’art. 1, comma 281, ha previsto la possibilità di proseguire la sperimentazione dell'opzione donna oltre il 2015 se dal monitoraggio annuo risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, avuto riguardo anche alla proiezione negli anni successivi.
Per questo, entro il 30 settembre prossimo (e poi ancora il 30 settembre di ogni anno), il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, trasmetterà alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione in questione e se vi saranno risorse risparmiate, rispetto alle previsioni, un provvedimento legislativo potrà disporre l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe all’opzione donna o la prosecuzione della medesima sperimentazione.
Si ricorda che, in virtù del c.d. regime sperimentale donna, le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, optando per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
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