L’opzione al sistema contributivo di cui all’art. 1, comma 23, della L. n. 335/95 non preclude di per sé il diritto alla pensione anticipata opzione donna: questo quanto chiarito dall’Inps con messaggio n. 2547 del 6 luglio 2023.
Vediamo i dettagli della questione, di non poca rilevanza e di grande attualità, rinviando per un approfondimento a Opzione donna tra proposte di intervento e fumate nere
Si tratta di un trattamento pensionistico erogato alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni e che siano, in alternativa:
È possibile conseguire la pensione opzione donna decorsi:
NOTA BENE: la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2023.
Le lavoratrici del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica possono invece conseguire la pensione a decorrere,rispettivamente, dal 1° settembre e dal 1° novembre 2023.
Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2022 possono conseguire la pensione anche successivamente alla prima decorrenza utile, ferma restando la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda di pensione.
Con precedente messaggio n. 4560/2021, l’Istituto aveva disposto in via eccezionale che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo che non avesse prodotto effetti sostanziali fino al pagamento, anche parziale, dell’onere del riscatto, non precludeva il riconoscimento del diritto a opzione donna a condizione che risultassero soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
Questa previsione, come detto di carattere eccezionale, è ora confermata dall’Inps al ricorrere di tutte le condizioni sopra indicate anche in caso di presentazione della domanda di pensione anticipata opzione donna in data successiva al 31 dicembre 2021.
Ne deriva che le domande di pensione anticipata opzione donna devono essere ora esaminate alla luce delle indicazioni fornite dall’Istituto e che quelle respinte devono essere riesaminate, su istanza di parte, a meno che il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.
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