Con il messaggio n. 4560 del 21 dicembre 2021, l’INPS ha fornito chiarimenti in ordine al diritto alla pensione anticipata cd. “opzione donna”, in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – ai sensi dell’art. 2, co. 5 e 5-quater, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo.
Sul punto, l’Istituto Previdenziale ha specificato che è possibile fruire del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale”:
L’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali, preclude l’accesso a pensione con requisiti diversi da quelli ordinari per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l’accesso alla pensione anticipata cd. “opzione donna”.
Tuttavia, in via del tutto eccezionale, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata cd. “opzione donna” ove la domanda di accesso a quest’ultima sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Chiaramente devono essere sempre soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
In tali casi sarà cura delle Strutture territoriali procedere, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, alla liquidazione della pensione anticipata cd. “opzione donna”, previo annullamento della certificazione di opzione al sistema contributivo.
Resta in ogni caso ferma la facoltà per le lavoratrici di conseguire la pensione anticipata cd. “opzione donna” avvalendosi del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale”, in caso di contestuale presentazione delle rispettive domande di pensione e di riscatto, previa eventuale rinuncia all’opzione al sistema contributivo, sempre che tale opzione non abbia già prodotto effetti sostanziali.
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