Opposizioni a decreto ingiuntivo in salvo. Pubblicata la Legge in G.U.

Pubblicato il 07 gennaio 2012 E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012, la Legge 29 dicembre 2011, n. 218 contenente “Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del Codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo”.

Il provvedimento, in vigore dal 20 gennaio 2012, è formato da due soli articoli e prevede, in primo luogo, la soppressione, al secondo comma dell'articolo 645 del Codice di procedura civile, delle parole “ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”.

Il secondo articolo della Legge contiene una disposizione transitoria ai sensi della quale “Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice”.  

Superate, in definitiva, le difficoltà interpretative sorte a seguito della famosa Sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n. 19246/2010 ai sensi della quale i termini di costituzione andavano sempre automaticamente ridotti a cinque giorni, a nulla rilevando il termine di comparizione di volta in volta assegnato all'opposto.
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