Opposizione telematica Esclusa nullità

Pubblicato il 13 maggio 2016

In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai Tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina di cui all'art. 16 bis D.Lgs n. 179/2012 ed anteriormente alle modifiche apportate dal d.L. n. 83/2015 (che con l’art. 19 vi ha aggiunto il comma 1 – bis), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacea, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, bensì ad una mera irregolarità.

Niente nullità se lo scopo è raggiunto

Sicché ogni qual volta l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo di presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario medesimo e della messa a disposizione delle altre parti.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, decidendo in ordine al ricorso di una s.r.l., avverso la pronuncia con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’atto introduttivo del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per essere stato depositato in via telematica anziché cartacea

Con sentenza n. 9772 del 12 maggio 2016, la Corte ha infatti ricordato come si tenda ad evitare la nullità tutte le volte che l’atto viziato abbia comunque raggiunto lo scopo cui è destinato, poiché l’ordinamento decrementa le ipotesi in cui il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, senza decidere nel merito della lite.

Irregolarità, se la legge non commina espressa nullità

In tale prospettiva, ed esaminando la presente fattispecie di deposito irregolare - avvenuto cioè attraverso l’invio a mezzo posta elettronica dell’atto processuale destinato alla cancelleria al di fuori delle ipotesi speciali in cui tale modalità è consentita – il Supremo Collegio parla pertanto di mera irregolarità, non essendo prevista dalla legge alcuna espressa nullità per tale tipo di vizio. 

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