Opposizione improcedibile senza notifica

Pubblicato il 26 agosto 2016

Rito Fornero 

I giudici di Cassazione hanno confermato la statuizione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto improcedibile un’opposizione proposta contro l'ordinanza del tribunale ai sensi dell’articolo 1, comma 51 della Legge n. 92/2012 (Legge Fornero), in quanto il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza non erano stati notificati alla controparte.

L’improcedibilità era stata dichiarata nonostante all’udienza fissata per la discussione la difesa dell’opponente avesse chiesto la rimessione in termini onde poter procedere con la notifica.

Tempi certi e ragionevoli

Anche se non si tratta di giudizio di impugnazione – ha precisato la Corte – sussiste nel caso in oggetto la ragionevole aspettativa delle parti alla stabilità del provvedimento giudiziale entro tempi prefissati, certi e ragionevolmente brevi, coerente con l’interesse dell’ordinamento alla certezza dei rapporti giuridici.

In considerazione di ciò, è stato ritenuto pienamente applicabile anche al procedimento con “rito Fornero” il principio affermato dalle Sezioni unite con sentenza n. 20604/2008, secondo cui, nel rito lavoro, l’appello, così come l’opposizione a decreto ingiuntivo, pur tempestivamente proposti nel termine previsto dalla legge, sono improcedibili ove la notifica del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata, assegnare alla parte un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ex articolo 291 c.p.c.

Il rito Fornero – conclude la Cassazione nella sentenza n. 17325 del 25 agosto 2016 – “è stato disegnato con specifiche cadenze temporali ed una corsia di trattazione preferenziale con il dichiarato fine, di interesse generale, di pervenire alla celere definizione di una situazione sostanziale di forte impatto economico e sociale”.

Di conseguenza, l’onere di rispettare i tempi assegnati è da ritenere molto stringente per le parti, risultando tanto più evidente, altresì, l’inammissibilità di eventuali comportamenti dilatori ingiustificati.

 

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