Opposizione al decreto di liquidazione nel gratuito patrocinio. Legittimazione passiva al ministero

Pubblicato il 30 maggio 2012 Per le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 8516 del 29 maggio 2012 – nel giudizio di opposizione al decreto del giudice con cui vengono liquidati gli onorari dovuti ai difensori di chi è patrocinato a spese dello Stato, il soggetto fornito di legittimazione passiva è il ministero della Giustizia e non l'Agenzia delle entrate o il pubblico ministero. Ciò in quanto detto procedimento ha carattere di autonomo giudizio contenzioso, avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale.

Ed infatti - precisa la Corte - è sul bilancio del ministero che “viene a gravare l’onere degli esborsi correlativi”.
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