Nei giudizi in opposizione all’esecuzione forzata di crediti erariali vi è litisconsorzio necessario fra agente della riscossione ed ente impositore?
E’ onere dell’opponente, in questi casi, integrare il contraddittorio?
A questi interrogativi ha risposto la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 29798 del 18 novembre 2019, dove ha precisato che, in tema di riscossione di crediti mediante ruolo, va esclusa la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione.
Gli Ermellini si sono pronunciati nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo, rispetto alla quale il Tribunale aveva dichiarato la nullità del giudizio, con remissione della causa al primo giudice, sul rilievo della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore: secondo i giudici di merito, sussisteva un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra agente della riscossione ed ente impositore medesimo.
L’opponente si era così rivolto alla Suprema corte, davanti alla quale aveva lamentato che non spettasse a lui integrare il contraddittorio, trattandosi, al più, di onere a carico dell’agente della riscossione.
Motivo, questo, ritenuto fondato dalla Sesta sezione civile, la quale, dopo aver escluso, come sopra detto, la sussistenza di un litisconsorzio necessario, ha fornito precisazioni in ordine all’eventuale chiamata in causa dell’ente impositore.
Detto incombente - ha sottolineato la Corte - deve essere ricondotto nell’ambito dell’articolo 106 c.p.c., secondo cui ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
La chiamata in causa dell’ente creditore, quindi, deve avvenire per iniziativa dell’agente di riscossione e previa autorizzazione del giudice.
La Suprema corte, in conclusione, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui: ”Nelle cause di opposizione all’esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo, non sussiste litisconsorzio necessario fra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non assumendo rilievo la circostanza che l’opposizione abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito”.
Nelle liti promosse contro il concessionario che non riguardano esclusivamente la regolarità del contraddittorio – ha quindi precisato – spetta allo stesso chiamare in causa l’ente creditore interessato.
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