Opposizione a decreto ingiuntivo e termini dimezzati: la questione nuovamente alle Sezioni unite

Pubblicato il 26 marzo 2011 Con ordinanza interlocutoria del 22 marzo 2011, la n. 6514, la Terza sezione civile della Cassazione ha provveduto a rimettere nuovamente in mano alle Sezioni unite la questione relativa alla riduzione dei termini nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo a prescindere dalla circostanza che l'opponente si sia avvalso della facoltà di ridurre il termine di comparizione.

In particolare, i giudici della terza sezione, oltre a sottolineare che il principio recentemente affermato dalle Sezioni unite con sentenza 19246/2010 non può comunque ritenersi applicabile ai giudizi svoltisi in data anteriore alla pubblicazione della citata sentenza, ha altresì sottolineato come la recente interpretazione sia da considerare come estranea al testo letterale dell'articolo 645 Codice di procedura civile non trovando supporto in esigenze di carattere sistematico.

Ed infatti – continua la Terza sezione – “la norma autorizza, ma non impone, la riduzione del termine di comparizione”; risulterebbe, quindi singolare e disarmonico che il termine di costituzione debba ritenersi sempre ed obbligatoriamente dimezzato, essendo invece facoltativo avvalersi di tale possibilità.
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