Non si può negare valore artistico delle opere industriali - e dunque negare la tutela del diritto d’autore - sulla scorta del rilievo per cui esse sarebbero “meri oggetti decorativi e connotati da gradevolezza estetica, ma non certo vere e proprie creazioni artistiche”.
Si ribadisce in proposito, che il D.Lgs. n. 95/2001, art. 22, sulla spinta del diritto comunitario, ha introdotto un’ulteriore categoria di opere suscettibile di protezione del diritto d’autore, ossia, “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Per cui, in forza di detto intervento normativo, la tutela autorale è oggi pacificamente accordata anche alle opere di disegno industriale, che in precedenza ne erano escluse per impossibilità di separare il loro valore artistico dalla connotazione industriale per cui erano concepite.
Né tanto meno vale ad escludere il diritto d’autore, la circostanza per cui i modelli in questione sarebbero connotati “da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala, non potendosi perciò ritenere manifestazione di un’intuizione espressiva e di uno stile fortemente individuale dell’autore, in quanto riprodotte da anni in migliaia di esemplari e senza autonomo valore nel mercato dell’arte”.
A prescindere dalla considerazione, difatti, che non è necessario, ai fini del riconoscimento del valore artistico delle opere di design, che esse siano stimate come vere e proprie espressioni di arte figurativa (costituendo questo solo uno dei possibili indici del predetto valore), è da osservare come la produzione su larga scala risulti del tutto priva di significato, dal momento che ogni opera di disegno industriale è destinata ad essere sfruttata in processi di fabbricazione seriali.
Così argomentando, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 7477 del 23 marzo 2017, ha accolto il ricorso della Thun s.p.a., volto a dichiarare la contraffazione, ad opera di altra società, di modelli industriali da essa registrati (statuine di ceramica), con conseguente inibizione alla produzione e commercializzazione dei prodotti realizzati in violazione dei propri diritti.
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