In vista della prossima scadenza del termine per i versamenti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore (5 agosto), un aspetto in particolare richiama l’attenzione degli operatori. La domanda ricorrente è la seguente: la posta di avviamento iscritta nell’attivo di bilancio per effetto di una precedente operazione di acquisizione può trasferirsi alla società conferitaria?
Nel corso dell’ultimo anno, sull’argomento dei conferimenti d’azienda la prassi si è arricchita di numerose specificazioni da parte sia dell’agenzia delle Entrate che di Assonime.
In particolare, l’Agenzia con la circolare n. 8/2010 - in cui tratta la disciplina del riallineamento dei valori contabili e fiscali - ha espresso un principio innovativo secondo cui l’avviamento iscritto nell’attivo patrimoniale si deve considerare sempre un valore rientrante negli assets oggetto di trasferimento. Perciò, se è vera la regola che nei conferimenti di rami d’azienda le parti possono escludere alcuni elementi dell’attivo o del passivo patrimoniale e non trasferirli con l’attività, in quanto non considerati importanti al fine di definire il perimetro dell’azienda, questo discorso non vale nel caso dell’avviamento. L’avviamento è, infatti, da considerare intrinseco al ramo d’azienda che viene trasferito, per cui esso deve considerarsi fiscalmente ancorato al soggetto dante causa.
A tal proposito, si ricorda anche quanto espresso nel comma 1 dell’articolo 176 del Tuir, secondo cui i conferimenti d’azienda effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze e minusvalenze. Il soggetto conferente, pertanto, deve assumere quale valore fiscale delle partecipazioni ricevute l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente.
Tale disposizione, in sostanza, non fa altro che prevedere il subentro del soggetto conferitario nel valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita.
Sotto il profilo soggettivo, l’Agenzia chiarisce che non vi è differenza in termini di possibilità di esercizio dell’opzione tra i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli che non li adottano. Tuttavia, un certo dubbio in tal senso è stato creato dalla posizione assunta da Assonime nella circolare n. 20 del 15 giugno 2010. Da qui, l’attesa di un ulteriore chiarimento agenziale che riguardi soprattutto le operazioni già eseguite, i cui effetti sono ancora in corso e il cui processo di ammortamento si deve ancora completare.
Nel modello di dichiarazione UNICO 2010, gli impatti delle suddette operazioni straordinarie sono da registrare nel quadro RQ, in cui vanno riportati i disallineamenti tra i valori fiscali e quelli civili che le operazioni straordinarie (conferimenti, scissioni e fusioni) possono generare in capo al soggetto avente causa.
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