L’Agenzia delle Entrate fornisce il codice identificativo da utilizzare per effettuare un versamento d’imposta, anche tramite compensazione, per conto di un soggetto estinto.
Infatti, in caso di operazioni straordinarie (fusione, scissione), l’articolo 4 del Dl 50/1997 stabilisce che gli obblighi di versamento dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono effettuati dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione, mentre, successivamente, sono trasferiti alla società incorporante, risultante dalla fusione o scissione.
La risoluzione n. 119 del 25 settembre 2017 ricorda che il provvedimento del 23 ottobre 2007 ha approvato l’attuale modello di versamento F24 che consente di inserire due codici fiscali nel caso in cui i pagamenti non riguardino lo stesso soggetto.
Pertanto, per consentire l’individuazione del soggetto risultante dall’operazione che effettua il versamento per conto del soggetto estinto, relativo al periodo d’imposta anteriore alla data di perfezionamento dell’operazione, è stato istituito il codice identificativo “74” denominato – “Soggetto risultante dall’operazione straordinaria”.
Nel modello F24, nella sezione “Contribuente” vanno indicati, nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale del soggetto estinto, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto risultante dall’operazione straordinaria che effettua il versamento per conto del soggetto estinto; il codice “74” va inserito nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.
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