La Cassazione, chiamata a decidere in merito ad un ricorso di un imputato condannato per aver fraudolentemente aperto la partita Iva, senza dare mai seguito all’esercizio di alcuna impresa, ha puntualizzato che in caso di fatture emesse per operazioni inesistenti l'Iva deve essere versata per intero.
Il caso vedeva un imprenditore edile condannato per emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti con l’intento di consentire ad una Srl, quale soggetto utilizzatore, di evadere le imposte sui redditi e l’Iva.
Lo scopo di ottenere facili guadagni emettendo fatture inesistenti, ancorché l'indiziato fosse spinto da stringenti necessità economiche, ha fornito la dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato: l'imputato era consapevole del meccanismo fraudolento proprio per il facile guadagno che ne derivava.
Inoltre, si legge nella sentenza n. 35623 del 29 agosto 2016, il Dlgs 74/2000 incrimina la falsità ideologica e non quella materiale della fattura.
Ne discende che:
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