Operazioni fittizie. In assenza di danno erariale, Iva rimborsabile

Pubblicato il 14 maggio 2019

La Corte di giustizia europea fornisce chiarimenti in merito alla detrazione dell’Iva relativa a operazioni fittizie, nel momento in cui tali operazioni non hanno creato un danno erariale.

Nella questione affrontata nella sentenza C-712/17 dell’8 maggio 2019, il giudice del rinvio chiede alla Corte Ue di esprimersi sulla questione riguardante, in caso di operazioni inesistenti che non hanno determinato un danno erariale e non hanno portato alcun vantaggio fiscale al contribuente, la conformità del diritto nazionale ai principi dell’Unione europea.

In sostanza, viene chiesto se, nel caso di vendite fittizie di energia elettrica effettuate in modo circolare tra gli stessi operatori e per gli stessi importi che non hanno causato perdite di gettito fiscale, la direttiva Iva consente o meno ad una normativa nazionale di escludere la detrazione dell’IVA relativa a operazioni fittizie, obbligando i soggetti che indicano l’Iva in una fattura di assolvere tale imposta, anche per un’operazione inesistente.

I giudici comunitari, analizzando le norme della direttiva Iva, affermano che sussiste il diritto a detrarre l’imposta sull’acquisto di beni o servizi a monte quando le spese effettuate sono elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle.

Però, quando si è di fronte ad un’operazione inesistente, in quanto manca la realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi, non può esserci alcun diritto a detrazione.

D’altra parte, però, deve sottolinearsi come l’Iva è dovuta nel momento in cui viene indicata l’imposta in fattura; ciò anche in assenza di una qualsiasi operazione imponibile reale.

Operazioni fittizie. Esclusa la detrazione Iva ma possibilità di chiedere il rimborso

Nel caso sottoposto alla Corte Ue, per i principi di neutralità e di proporzionalità della direttiva Iva, deve sostenersi che è conforme al diritto comunitario una norma nazionale che esclude la detrazione dell’IVA relativa a operazioni fittizie e che, nello stesso tempo, impone ai soggetti che indicano l’Iva in una fattura di assolvere tale imposta, anche in presenza di un’operazione inesistente, purchè sia consentito rettificare il debito d’imposta risultante da tale obbligo qualora l’emittente di detta fattura, non in buona fede, abbia eliminato del tutto il rischio di perdita di gettito fiscale.

Pertanto, la direttiva Iva prevede che l’emittente di una fattura relativa a un’operazione inesistente possa richiedere il rimborso dell’imposta che egli ha dovuto assolvere, qualora sia stato eliminato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale.

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