Operazioni finanziarie escluse dal calcolo del prorata se accessorie alla vendita di automobili

Pubblicato il 06 aprile 2011 Le attività finanziarie esercitate da concessionarie automobilistiche costituiscono l’oggetto della risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 41 del 5 aprile 2011.

Sono stati richiesti chiarimenti al Fisco in merito all’applicabilità del meccanismo del pro-rata generale (articolo 19, comma 5, Dpr n. 633 del 1972) nei riguardi di concessionarie automobilistiche che, oltre all’ordinaria e principale attività di vendita di autoveicoli (nuovi, usati ed accessori) procacciano, anche per il tramite di società finanziarie, finanziamenti a favore dei propri clienti allo scopo di favorire ed incentivare le vendite.

Il dubbio è se le suddette operazioni di procacciamento di finanziamenti – che di fatto non presentano il carattere della occasionalità ma della continuità – concorrano o meno alla determinazione della percentuale di detraibilità Iva.

Per l’istante, tali operazioni di natura finanziaria sono escluse dal calcolo della percentuale di detrazione in quanto non costituenti “attività propria” del soggetto passivo, ma operazioni accessorie alle operazioni imponibili (vendita di autoveicoli).

Con la risoluzione n. 41/E, l’Agenzia specifica che le suddette operazioni, se “finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, non possono essere considerate come attività propria dell’ impresa, ma devono essere piuttosto qualificate come strumentali al migliore svolgimento dell’attività esercitata, in quanto rese a supporto di detta attività e tendenti alla più proficua realizzazione economica della medesima”. Esse, pertanto, “non concorrono alla determinazione della percentuale di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto accessorie o strumentali all’acquisizione dei contratti di vendita dei predetti mezzi di trasporto”.

Dunque, le operazioni di natura finanziaria poste in essere dalle case automobilistiche, per essere escluse dal calcolo del pro-rata di detraibilità IVA devono comportare un limitato impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti ai fini Iva, tale da non costituire una vera e propria organizzazione specifica. Viceversa, se il concessionario ha una vera e propria organizzazione per la gestione di tali attività finanziarie, queste concorreranno al determinazione della percentuale di detraibilità dell’imposta.
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