Operazioni black list. La prova del profitto supera quella della dimostrata maggiore convenienza

Pubblicato il 06 settembre 2010

La Commissione tributaria regionale di Ancona, con la sentenza n. 5/3/2010, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale delle precedenti pronunce della Ctp Roma n. 454/53/09 e della Ctp Napoli n. 6 dell’ottobre 2009, e ha ribadito che l'interesse economico è la dimostrazione dell'esimente dell'attività effettiva quando si opera con soggetti black list.

Con la sentenza depositata lo scorso 22 giugno 2010, la Commissione sostiene che la questione rimessa all’esame dei giudici per ciò che riguarda la dimostrazione dell’interesse economico richiesto dall’art. 110 c. 11 del Tuir può ragionevolmente trovare fondamento nella giustificazione del profitto.

Si ricorda che l'articolo 110 del Tuir dispone la deducibilità degli oneri a condizione che la società residente dimostri, alternativamente, che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Dunque, per dimostrare l’assenza dell’intento elusivo contenuto nei commi 10 e 11 del citato articolo 110 del Tuir è sufficiente che l’impresa nel porre in essere l’operazione commerciale persegua un reale interesse economico che sia dimostrabile dalla realizzazione di un profitto (non deve essere palesemente in perdita), a prescindere dal conseguimento di condizioni dalla dimostrata maggiore convenienza.

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