In caso di operazione erroneamente assoggettata ad IVA (come nell'ipotesi di un’aliquota eccedente quella applicabile) non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata e fatturata.
Difatti, l’esercizio del relativo diritto presuppone l’effettiva realizzazione di un’operazione assoggettabile a tale imposta nella misura dovuta.
Ciò ai sensi dell’art. 19, del DPR n. 633/1972, e in conformità dell’art. 17 della direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE, e degli artt. 167 e 63 della successiva direttiva n. 2006/112/CE, per come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Laddove, quindi, l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, per la misura non dovuta sono privi di fondamento:
Sono questi i principi di diritto espressamente enunciati dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 32900 dell'8 novembre 2022.
Gli Ermellini, nella loro decisione, hanno richiamato anche due recenti pronunce di legittimità e, segnatamente, la sentenza n. 8589/2022 - dove è stata resa, in materia, una complessiva disamina della giurisprudenza nazionale e comunitaria, nonché dello ius superveniens - e la decisione n. 10439/2021.
Una sentenza, quest'ultima, la cui massima ufficiale recita: "In tema di IVA, in caso di detrazione indebita perché operata in misura superiore a quella dovuta per l’operazione posta in essere, l’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017, interpretato in senso conforme al diritto unionale, ha introdotto un regime sanzionatorio più mite, riconoscendo il diritto alla detrazione nei limiti del dovuto, ai sensi degli artt. 19 e ss. del citato decreto, e non per l’intero ammontare versato".
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