Da quest’anno l’appuntamento delle società di comodo con il modello Unico diventa praticamente obbligatorio se non in alcune limitatissime ipotesi. Ai fini dell’applicazione della disciplina delle società di comodo, tutte le società sono, infatti, tenute ad effettuare i test di operatività per valutare i comportamenti possibili: presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo, scioglimento o trasformazione in società semplice. Da ciò potrebbero sorgere alcune implicazioni sia in termini di bilanci che in termini di modello di dichiarazione. Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, il test di operatività si effettua analizzando alcune voci rilevanti: si comincia dai ricavi effettivi che devono essere contrapposti a quelli presunti attribuibili all’impresa, per poi procedere con l’analisi degli incrementi delle rimanenze e dei proventi. In relazione a quest’ultima posta, si specifica che vanno considerati i proventi derivanti dagli investimenti di carattere finanziario (dividendi, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e dalla vendita di diritti d’opzione e, infine, gli interessi derivanti da finanziamenti, da titoli obbligazionari eccetera). Le poste prese in esame devono risultare dai valori di conto economico, mentre non assumono rilevanza le variazioni apportate per effetto delle disposizioni fiscali. Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio si dovrà far riferimento ai registri Iva.
Come anticipato, l’obbligo di compilazione del prospetto relativo alla determinazione della operatività e del reddito minimo previsto dalla norma è generalizzato ad eccezione di tre casi:
- eccezioni previste dalla legge o da indicazioni di carattere interpretativo rese da parte dell’Amministrazione finanziaria;
- deliberazione (entro il 31/5/2007) della procedura di scioglimento o di trasformazione;
- accoglimento dell’istanza di interpello presentata al Fisco.
In alcune circostanze, poi, il modello Unico 2007 potrebbe non essere idoneo a contenere i dati relativi al periodo d’imposta 2006. Si tratta del caso specifico in cui il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare e, quindi, il periodo d’imposta si riferisce ad un momento successivo all’entrata in vigore delle novità normative. In tal caso, l’utilizzo del vecchio modello può essere ammissibile, ma i dati dovranno essere conservati dal contribuente separatamente ed esibiti in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Nell'ipotesi, infine, che il contribuente non abbia ricevuto risposta da parte del Fisco circa la disapplicazione delle disposizioni normative, egli sarà tenuto – entro il termine di pagamento delle imposte – ad effettuare le determinazione del reddito secondo le regole previste dalla norma per poi ricorrere eventualmente a due possibilità: conguaglio in relazione all’ammontare del reddito presunto; presentazione di una dichiarazione integrativa.
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