A stretto giro dal rinnovo del contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti, per il quale si rinvia all'articolo su "Rinnovi CCNL", l’Inps aggiorna i contributi dovuti per il 2024 dalle aziende che operano nel settore dell’agricoltura e che sono soggette alle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
Vediamo tutti i numeri contenuti nella circolare n. 26 del 31 gennaio 2024.
Come stabilito dal citato decreto legislativo n. 146/1997, i contributi a carico dei datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono elevati annualmente dello 0,20% sino al raggiungimento dell'aliquota del 32%, cui va aggiunto l’incremento dello 0,30% di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per l’anno 2024, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è del 30,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Per le aziende di trasformazione o manipolazione di prodotti zootecnici e di lavorazione di alimentari con processi produttivi di tipo industriale, che nel 2011 hanno raggiunto la misura complessiva del 32% con l'aggiunta dell’aumento dello 0,30% previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006, anche per l’anno 2024, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
La legge di bilancio 2022 ha esteso la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai soci lavoratori dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci; dal 1° gennaio 2022, quindi, per tali imprese e cooperative sussiste obbligo di versamento della contribuzione NASpI per gli operai assunti dalla medesima data a tempo indeterminato e per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data (si veda la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 oggetto dell'articolo "Cooperative agricole e contribuzione INPS: cosa cambia") non più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.
Per i minimali contributivi da prendere a riferimento per i rapporti di lavoro part time, la retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 deve essere adeguata, se inferiore, a quella oraria individuata dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 pari, per il 2024, a € 8,75.
Le aliquote Inail, invariate dal 1° gennaio 2001, sono fissate nelle seguenti misure:
Tipologia |
Misura |
Assistenza infortuni sul lavoro |
10,1250% |
Addizionale |
3,1185% |
Anche le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2024 non hanno subito variazioni e sono pari a:
Territori |
Misura agevolazione |
Aliquota applicata |
Non svantaggiati |
- |
100% |
Particolarmente svantaggiati (ex Montani) |
75% |
25% |
Svantaggiati |
68% |
32% |
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