L’opera oggetto del permesso di costruire non è realizzata? Il Comune deve restituire le somme incassate quale contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
Con sentenza n. 1312 del 12 ottobre 2018, il Tar della Toscana ha parzialmente accolto il ricorso promosso da una Snc al fine di vedersi accertare il dritto ad ottenere, da un Ente comunale, la restituzione della somma versata a titolo di contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione, con riferimento ad un permesso di costruire rilasciato alla ricorrente e rimasto inutilizzato.
I giudici regionali, in particolare, hanno riconosciuto che la mancata realizzazione delle opere previste nel permesso di costruire determinasse l’inesistenza del presupposto dell’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione e il contributo per costo di costruzione.
Tale obbligo economico, invero, trova la propria causa nell’attività di trasformazione del territorio eseguita in forza del titolo edilizio rilasciato.
Secondo il Tar, l’azione della società costituiva, nella specie, un’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, legittimamente fondata sull’assenza dei presupposti del pagamento effettuato.
Nel dettaglio, l’amministrazione è stata condannata a restituire quanto pagato dalla società istante, oltre agli interessi legali previsti, con decorrenza dalla domanda di restituzione.
Per contro, è stata esclusa la spettanza della rivalutazione monetaria o il maggior danno previsto ex articolo 1224, comma 2, del Codice civile.
E’ stato sul punto riconosciuto che si tratterebbe di pagamento di indebito oggettivo, che genera la sola obbligazione di restituzione con gli interessi ex art. 2033 Cod. civ., stante la buona fede del Comune.
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